
Infortunistica Ponte Nuovo mette al servizio dei clienti la propria esperienza nei casi di sinistri marittimi, con l’ausilio di tecnici del settore fine a formalizzare una corretta richiesta di risarcimento danni nei confronti del civilmente responsabile per l’ottenimento di un equo indennizzo sia per i danni materiali, con la valutazione di un perito nautico, oltre che quelli fisici ed economici .
Infortunistica Ponte Nuovo si farà carico di anticipare tutti i costi di gestione che verranno imputati a definizione del sinistro.

Nessun anticipo per le spese mediche, riabilitative, specialistiche.

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Cosa fare in caso di incidente in mare?
Come stabilito dal comma 4 dell’articolo 123 del Codice delle assicurazioni private, alle unità da diporto, ai motori fuoribordo e ai natanti si applicano le stesse norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; quindi qualora non siano previste normative specifiche per natanti ed imbarcazioni, devono essere utilizzate quelle vigenti per i veicoli stradali.
In caso di incidente nautico l’assicurato, secondo quanto stabilito dall’art.1913 del Codice civile, è tenuto ad avvisare la propria compagnia assicurativa, con raccomandata, posta certificata o di persona, entro tre giorni dal sinistro, sia in caso di torto, che di ragione, anche nel caso in cui non si fossero subiti dei danni.
L’assicurato che non rispetta quest’obbligo d’avviso perde il diritto al risarcimento quando l’inadempimento è doloso, oppure, in caso di omissione colposa, si rischia di vedersi diminuito l’indennizzo in base al pregiudizio sofferto dall’assicuratore.
